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Misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico durante il periodo invernale ottobre 2023 - aprile 2024.

L'Ordinanza del Sindaco n. 72 del 28/09/2023, relativa alle misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico durante la stagione invernale 2023 - 2024, persegue la necessità di combattere alla fonte l’emissione di inquinanti

Descrizione

L'Ordinanza del Sindaco n. 72 del 28/09/2023, relativa alle misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico durante la stagione invernale 2023 - 2024, persegue la necessità di combattere alla fonte l’emissione di inquinanti

Tipologia

Atto normativo

Numero protocollo

72 del 28 settembre 2023

Formati disponibili

.pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Le misure si attivano in base alle condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. I livelli di allerta sono modulati su tre gradi per il PM10:

  • Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
  • Livello di allerta 1 – arancione: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  • Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

I livelli di allerta saranno comunicati da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì, per attivare le misure temporanee martedì e venerdì, restando in vigore fino al controllo successivo. Le informazioni potranno essere visualizzate dai cittadini al link: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.

L’ordinanza contiene i seguenti obblighi:

  1. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO

Divieto di effettuare combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i falò non autorizzati.

In deroga potranno essere consentiti solo falò e panevin tradizionali alimentati a legna vergine (non verniciato e/o trattato con solventi e simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, al massimo di uno per frazione, con priorità alle associazioni del territorio, di dimensioni contenute (dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base), purché preventivamente autorizzati. In ogni caso dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco entro due ore dall’esaurimento del rogo.

  1. RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI

Riduzione della temperatura ambiente massima consentita nei singoli immobili nell’intero territorio comunale, tutti i giorni dalle 00,00 alle 24,00, a:

  • 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93

· E.1 -residenza e assimilabili;

· E.2 -uffici e assimilabili;

· E 4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

· E.5 -attività commerciali e assimilabili;

· E.6- attività sportive

  • 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93

· E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

E’ vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;

  1. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

  1. OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI

Spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolineaspegnimento dei motori dei veicoli durante le operazioni di carico/scarico merci.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio

con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, oltre alla misure minime sopraelencate, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso

con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, è vietato l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”, in base alla classificazione

Ultima modifica: lunedì, 16 ottobre 2023

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