Le misure si attivano in base alle condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. I livelli di allerta sono modulati su tre gradi per il PM10:
- Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
- Livello di allerta 1 – arancione: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
I livelli di allerta saranno comunicati da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì, per attivare le misure temporanee martedì e venerdì, restando in vigore fino al controllo successivo. Le informazioni potranno essere visualizzate dai cittadini al link: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.
L’ordinanza contiene i seguenti obblighi:
- DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO
Divieto di effettuare combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i falò non autorizzati.
In deroga potranno essere consentiti solo falò e panevin tradizionali alimentati a legna vergine (non verniciato e/o trattato con solventi e simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, al massimo di uno per frazione, con priorità alle associazioni del territorio, di dimensioni contenute (dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base), purché preventivamente autorizzati. In ogni caso dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco entro due ore dall’esaurimento del rogo.
- RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI
Riduzione della temperatura ambiente massima consentita nei singoli immobili nell’intero territorio comunale, tutti i giorni dalle 00,00 alle 24,00, a:
- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93
· E.1 -residenza e assimilabili;
· E.2 -uffici e assimilabili;
· E 4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
· E.5 -attività commerciali e assimilabili;
· E.6- attività sportive
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93
· E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
E’ vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;
- DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI
Spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolineaspegnimento dei motori dei veicoli durante le operazioni di carico/scarico merci.
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, oltre alla misure minime sopraelencate, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.
In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, è vietato l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”, in base alla classificazione