Regione Veneto
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Informative e aliquote IMU

L’Ufficio tributi effettua l’attività di predisposizione dei conteggi IMU rendendoli disponibili attraverso lo Sportello del Contribuente. Per coloro che sono impossibilitati all’utilizzo del suddetto strumento, l’invio avviene a mezzo posta ordinaria.

Descrizione

L’Ufficio tributi effettua l’attività di predisposizione dei conteggi IMU rendendoli disponibili attraverso lo Sportello del Contribuente. Per coloro che sono impossibilitati all’utilizzo del suddetto strumento, l’invio avviene a mezzo posta ordinaria.

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

.pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Gestione della riscossione di tasse ed imposte

Leggi altro }

Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Versamenti

Le scadenze per il versamento IMU anno 2024 sono:

  • ACCONTO entro il 17 giugno 2024
  • SALDO entro il 16 dicembre 2024

Aliquote IMU anno 2024

  • Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze - 5,60 ‰
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 ‰
  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/ - 109,80 ‰
  • Fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti - 9,80 ‰
  • Terreni agricoli - 8,00 ‰
  • Aree edificabili - 8,60 ‰
  • Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (*) - 7,80 ‰

(*) al fine di usufruire dell’aliquota agevolata, il proprietario dell’immobile concesso in uso gratuito, a pena di decadenza, deve presentare apposita dichiarazione entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono invariate.

Sono previste le seguenti RIDUZIONI dell'imposta:

  • Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998): RIDUZIONE AL 75%
    Per i contratti di locazione abitativa a canone concordato si deve fare riferimento al nuovo Accordo Territoriale, sottoscritto in data 05/02/2024 dai rappresentanti locali delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dell'inquilinato.
    Il contribuente in possesso di tutti i prescritti requisiti, per avvalersi dell'agevolazione dovrà produrre all'Ufficio Tributi, il contratto di locazione abitativa a canone concordato contenente l'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo Territoriale rilasciata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'Accordo stesso.
  • Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato: RIDUZIONE DEL 50%
  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile): RIDUZIONE DEL 50%
  • Abitazione posseduta da cittadini residenti all’estero (unica, non locata o non data in comodato d’uso), titolari di pensione in Convenzione Internazionale: RIDUZIONE DEL 50%

Sono previste le seguenti ESENZIONI dell'imposta:

  • abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6, C7);
  • alloggi sociali, purché adibiti ad abitazione principale;
  • abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
  • abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale;terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”),  fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 le aliquote rimangono quelle determinate con la Deliberazione C.C. n. 17 del 25/05/2020.

I valori minimi di riferimento per le aree edificabili rimangono quelli determinati con la Deliberazione G.C. N. 121 del 7/10/2019 integrata con G.C.  151 del  02/12/2019.

Ultima modifica: martedì, 18 giugno 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri