Informative e aliquote IMU
L’Ufficio tributi effettua l’attività di predisposizione dei conteggi IMU rendendoli disponibili attraverso lo Sportello del Contribuente. Per coloro che sono impossibilitati all’utilizzo del suddetto strumento, l’invio avviene a mezzo posta ordinaria.
Descrizione
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Versamenti
Le scadenze per il versamento IMU anno 2024 sono:
- ACCONTO entro il 17 giugno 2024
- SALDO entro il 16 dicembre 2024
Aliquote IMU anno 2024
- Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze - 5,60 ‰
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1,00 ‰
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/ - 109,80 ‰
- Fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti - 9,80 ‰
- Terreni agricoli - 8,00 ‰
- Aree edificabili - 8,60 ‰
- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (*) - 7,80 ‰
(*) al fine di usufruire dell’aliquota agevolata, il proprietario dell’immobile concesso in uso gratuito, a pena di decadenza, deve presentare apposita dichiarazione entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono invariate.
Sono previste le seguenti RIDUZIONI dell'imposta:
- Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998): RIDUZIONE AL 75%
Per i contratti di locazione abitativa a canone concordato si deve fare riferimento al nuovo Accordo Territoriale, sottoscritto in data 05/02/2024 dai rappresentanti locali delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dell'inquilinato.
Il contribuente in possesso di tutti i prescritti requisiti, per avvalersi dell'agevolazione dovrà produrre all'Ufficio Tributi, il contratto di locazione abitativa a canone concordato contenente l'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo Territoriale rilasciata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'Accordo stesso. - Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato: RIDUZIONE DEL 50%
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile): RIDUZIONE DEL 50%
- Abitazione posseduta da cittadini residenti all’estero (unica, non locata o non data in comodato d’uso), titolari di pensione in Convenzione Internazionale: RIDUZIONE DEL 50%
Sono previste le seguenti ESENZIONI dell'imposta:
- abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6, C7);
- alloggi sociali, purché adibiti ad abitazione principale;
- abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale;terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 le aliquote rimangono quelle determinate con la Deliberazione C.C. n. 17 del 25/05/2020.
I valori minimi di riferimento per le aree edificabili rimangono quelli determinati con la Deliberazione G.C. N. 121 del 7/10/2019 integrata con G.C. 151 del 02/12/2019.